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ARBITRATO INTERNAZIONALE
Il mondo degli affari genera ogni anno una moltitudine di contratti. Per questo motivo, l'arbitrato è uno dei mezzi più efficaci e più pratici per risolvere le controversie, rispettando le esigenze di rapidità e di confidenzialità.

Di regola, si sceglie l'opzione dell'arbitrato già al momento della conclusione di un contratto. Le parti concordano che nel caso in cui dovesse sorgere una controversia, esse non si rivolgeranno ai giudici ordinari (ossia ai tribunali statali), bensì ad un tribunale arbitrale.

Se almeno una delle parti non ha, al momento della conclusione della convenzione d'arbitrato, né il domicilio, né la residenza abituale in Svizzera, l'arbitrato è regolato dalle disposizioni di diritto internazionale.

La Cc-Ti mette a disposizione delle parti il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale delle Camere di commercio e dell’industria svizzere, in vigore dal 1 gennaio 2004, scaricabile dal seguente sito www.swissarbitration.ch. In materia di arbitrato internazionale questo Regolamento ha sostituito il Regolamento d’arbitrato e di conciliazione di Lugano del marzo 1997.

Il Regolamento svizzero si basa sul Regolamento d’arbitrato della CNUDCI (UNCITRAL), al quale sono state apportate alcune modifiche: da una parte quelle richieste per adattare il Regolamento d’arbitrato della CNUDCI all’arbitrato istituzionale; dall’altra quelle che riflettono la pratica moderna e il diritto comparato nel campo dell’arbitrato internazionale.

In caso di accordo fra le parti, oppure quando siano applicabili le disposizioni dell’art. 42, par. 2 del Regolamento (in particolare quando il valore di causa costituito dalla somma della domanda e della domanda riconvenzionale non supera i CHF 1'000'000) l’arbitrato è condotto secondo la procedura accelerata: il lodo è pronunciato entro 6 mesi dalla data alla quale le Camere hanno trasmesso il fascicolo agli arbitri.

La clausola tipo, che può essere inserita nel contratto, è la seguente:

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale delle Camere di Commercio Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento.


  • Il numero degli arbitri è...(uno o tre);

  • La sede dall'arbitrato è...(città in Svizzera a meno che le parti non abbiamo designato una sede all’estero);

  • Il procedimento arbitrale si svolge in...(inserire la lingua desiderata)".


Cliccare qui per scaricare le clausole arbitrali tipo in altre lingue ( italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, turco, russo, ceco, croato, cinese, arabo).

Cliccare qui per scaricare il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale:

italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, turco, russo, ceco, croato, cinese, arabo

La versione cartacea del Regolamento può essere richiesta direttamente alla Cc-Ti.

Costi dell’arbitrato internazionale

I costi dell’arbitrato internazionale consistono nell’emolumento di registrazione (che varia in base al valore di causa), nei costi amministrativi delle Camere e negli onorari degli arbitri.

Cliccate qui per determinare i costi della vostra procedura.

Flyer Arbitrato Internazionale
Persona di contatto:
Simona Morosini Marconi
Responsabile servizio giuridico
Cc-Ti • Corso Elvezia 16 • Casella postale 5399 • CH—6901 Lugano
Tel. +41 91 911 51 21 • Fax +41 91 911 51 12 • morosini@cci.ch

arbitrato-lugano@cci.ch
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