Il servizio legalizzazioni della Cc-Ti ha il compito di certificare l’origine dei prodotti esportati basandosi sull’applicazione delle regole d’origine non preferenziali. Ciò si concretizza nella prova documentale, utilizzata poi dall'amministrazione doganale per conoscere l'origine del prodotto e quindi calcolare i relativi diritti doganali.
Le regole d’origine summenzionate definiscono le condizioni alle quali devono sottostare i prodotti al fine di poter essere dichiarati originari di uno stato o di un gruppo di stati nei quali sono stati interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati.
Fondamentalmente esistono due tipi di regole d’origine:
1. Regole d'origine non preferenziali: regole basate sulla legislazione svizzera concernente l'origine dei prodotti. Esse hanno applicazione in tutti i casi, ad eccezione di quelli per i quali la Svizzera ha firmato degli accordi economici bilaterali o multilaterali implicanti delle preferenze doganali, delle semplificazioni di procedura per l'esportazione ed una stretta cooperazione tra le amministrazioni doganali.
Tipi di prova documentale:
a.certificato d'origine (rilasciato da parte di un ufficio emittente di certificazione);
b.attestazione d'origine, sotto forma di un timbro apposto sulle fatture commerciali e su altri documenti;
c.attestazione interna nel caso che venditore ed acquirente risiedano entrambi in Svizzera.
2. Regole d'origine preferenziali: regole che costituiscono il quadro di lavoro delle aziende che esportano la loro merce nei paesi che hanno concluso accordi economici preferenziali con la Svizzera.
Tipi di prova documentale:
a.certificato di circolazione delle merci EUR1 per la merce di valore superiore a 10’300.- CHF o 6’000 Euro;
b.dichiarazione prestabilita sulla fattura di valore inferiore a 10’300.- CHF o 6’000 Euro secondo il seguente testo: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...(Nome per esteso, luogo, data e firma)";
c.dichiarazione prestabilita sulla fattura senza limite di valore. L'utilizzo di tale dichiarazione è riservato a imprese che hanno ottenuto lo statuto di esportatore autorizzato presso l'Amministrazione federale delle dogane. La versione della dichiarazione sulla fattura è "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale no. XX) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... (luogo e data)";
d.modulo A, GSP (General System of Preference) per le merci di provenienza da paesi in via di sviluppo;
Diritti e i doveri della Camera di commercio quale ufficio emittente:
La Cc-Ti verifica se il richiedente adempie alle condizioni per ottenere una prova documentale d'origine. In caso negativo, la Cc-Ti non concede il rilascio di una prova documentale d'origine. L'ordinanza sull'attestazione dell’origine (OAOr) prevede delle sanzioni penali amministrative per la falsificazione di prove documentali d'origine, nonché per l'ottenimento e utilizzo di false prove documentali.




